ShobuAiki

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Regolamento disciplinare

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L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHOBUAIKI (di seguito “Associazione”), in ottemperanza e ad integrazione di quanto previsto dal proprio Statuto (di seguito “Statuto”),

premesso che

-all’interno del dōjō occorre osservare l’armonia reciproca e impegnarsi nella pratica con gioia e serenità, armonia e attenzione e che occorre rispettate sempre gli insegnanti e i compagni di pratica;

– Il dojo non è semplice spazio ma anche immagine di un atteggiamento: i dojo della Via si differenziano in questo aspetto dai normali spazi sportivi. L’esercizio fisico può anche essere il medesimo ma è la ricerca del giusto atteggiamento che consente di progredire. L’allievo entra nel dojo e deve lasciare alle spalle tutti i problemi della quotidianità, purificarsi la mente e concentrarsi sull’allenamento per superare i propri limiti e le proprie insicurezze, in un costante confronto con se stesso;

adotta

Il seguente regolamento disciplinare:

a) tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote dovute all’Associazione, fatti salvi i casi previsti dallo Statuto;

b) tutti coloro che sono presenti durante la pratica e/o all’interno del dōjō (allievi, istruttori e insegnanti) devono conoscere, rispettare e far rispettare le regole previste dal Reishiki ;

c) durante la pratica ci si deve attenere scrupolosamente a quanto illustrato durante la spiegazione. Eventuali chiarimenti forniti al compagno durante la pratica devono essere limitati nelle parole;

d) nel dōjō si deve controllare il linguaggio e le reazioni improvvise, evitando litigi;

e) nel dōjō e comunque nell’ambito dell’Associazione sono assolutamente vietati: •

atteggiamenti irrispettosi e/o maleducati nei confronti degli insegnanti e/o degli altri praticanti o che possano disturbare le attività del dojo (lezioni, esercizi, esami, ecc…); • contestazioni nei confronti di chi tiene la lezione o parte di essa. Eventuali chiarimenti devono essere richiesti con la dovuta educazione e cortesia;

– atteggiamenti e/o azioni (siano essi dolosi, preterintenzionali o dovuti a comportamento incosciente) che possano comportare, anche potenzialmente, incidenti;

-comportamenti lesivi della dignità degli altri soci quali (a titolo indicativo): atteggiamenti derisivi, sessualmente discriminatori, razzisti;

f) è vietato mettere in discussione la reputazione dell’Associazione e/o dei relativi Soci, dentro e fuori l’Associazione.

g) è vietata qualunque altra azione vietata dallo Statuto, dalle leggi e norme vigenti e dal buon senso.

Qualora si ritenga non possibile continuare la pratica con un compagno è consentito interrompere l’esercizio, salutando il compagno stesso e sedendosi in disparte.

In caso di violazione delle regole sopra indicate, si provvederà, a seconda della gravità del caso a:

a) un richiamo verbale da parte del Presidente o del Direttore Tecnico;
b) un richiamo scritto da parte del Presidente e/o del Direttore Tecnico e/o dal Consiglio Direttivo; c) un provvedimento di radiazione deliberato ai sensi dello Statuto;

Il richiamo scritto può essere emesso autonomamente dal Presidente o dal Direttore Tecnico, a loro insindacabile giudizio. Il Consiglio Direttivo può emettere richiamo scritto a seguito di votazione con maggioranza assoluta.

Il terzo richiamo scritto comporta automatico provvedimento di radiazione, ferme restando le modalità previste dallo statuto.

A proprio insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo può prevedere, in luogo della radiazione, una sospensione a tempo determinato.

In caso di infortunio

Il Presidente dell’Associazione, in qualità di legale rappresentante della stessa, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile ha l’obbligo di prevenire qualsiasi situazione di pericolo dovuta al malfunzionamento delle attrezzature o alla scorretta attività di manutenzione o a comportamenti non idonei. Deve pertanto adottare tutte le cautele necessarie per preservare l’incolumità fisica dei fruitori della palestra.

Nel caso in cui si verificasse un infortunio durante lo svolgimento di un esercizio consigliato da un insegnante, quest’ultimo potrebbe esserne considerato responsabile, in quanto gli esercizi devono essere calibrati in base all’età, alle condizioni fisiche e alle effettive capacità degli allievi.

L’insegnante ha l’obbligo sia di vigilare sull’esecuzione corretta degli esercizi che di insegnare ad utilizzare al meglio gli strumenti tipici della disciplina.

In caso di infortunio causato da negligenza, dolo o comunque per cause imputabili al praticante che ha causato l’evento, L’associazione e i suoi rappresentanti non potranno essere ritenuti responsabili e chiamati in causa.

Ogni socio deve obbligatoriamente essere tesserato all’Ente di Promozione Sportiva (EPS), che prevede una copertura assicurativa con polizza infortuni con validità annuale.

Per quanto non espressamente scritto, si rimanda al sito all’Ente di Promozione Sportiva a cui l’Associazione aderisce.

Si ricorda infine che il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante, può agire in maniera autonoma e tempestiva, qualora reputasse l’insorgenza di una situazione di pericolo.

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